Art. 5.
(Sistema di avanzamenti di carriera per i sottufficiali).

      1. Al personale militare inquadrato nei gradi del ruolo dei marescialli e del ruolo dei sergenti delle Forze armate, Comparto difesa, è esteso il beneficio della prosecuzione di carriera previsto per il personale equiparato delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.